L’ex che versa l’assegno di mantenimento per i figli non ha diritto di conoscere il dettaglio delle spese ordinarie sostenute dall’altro genitore. In pratica non gli spetta alcun rendiconto. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12645/2015.
Si tratta di un orientamento consolidato, secondo il quale l’assegno di mantenimento, quale concorso agli oneri per le esigenze ordinarie dei figli, viene determinato dal giudice in misura forfettaria in base alle sostanze dei genitori; pertanto l’onerato non ha diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento
La determinazione del quantum dell’assegno è stata infatti effettuata dal Giudice tenendo conto, in via forfettaria di quanto occorre per far fronte alle esigenze dei figli, naturalmente alla luce delle capacità economiche dei genitori. Quindi, non sussiste un diritto di informazione del genitore onerato in merito a come l’importo dell’assegno sia poi effettivamente speso. il coniuge obbligato al versamento di tali somme non può pretendere di essere informato sul loro effettivo impiego.
Diversamente, le spese straordinarie, che di norme vengono divise tra i genitori a metà, vanno o documentate qualora se ne chieda il rimborso o motivate e dimostrate mediante l’esibizione di un preventivo e annessa prova di averle sostenute.