Nel contributo per il mantenimento del figlio deve essere considerata anche la compartecipazione alle spese generali (utenze, condominio, collaborazione domestica, etc.) compreso l’alloggio e l’organizzazione domestica che il genitore collocatario deve sostenere con incidenza prevalente, che non possono escludersi per i periodi nei quali il minore non è presente, sia perché il diritto – dovere dell’altro genitore di tenere i figli presso di sé per taluni periodi potrebbe non essere esercitato in concreto sia perché sarebbe estremamente difficile, in relazione ai periodi nei quali è previsto che i figli vadano a stare con il genitore non collocatario, eliminare le spese generali predette.
Per quanto riguarda le spese straordinarie devono ritenersi escluse dal mantenimento ordinario, non solo le spese relative ad eventi assolutamente imprevedibili ed ipotetici, ma anche quelle che costituiscono esborsi prevedibili o addirittura certi, come, appunto, le spese scolastiche, le spese mediche, generiche o specialistiche, che rientrano nella normalità, anche solo per controlli periodici o di routine, e spese per attività sportive o ricreative.
Inoltre le spese che i coniugi dovranno concordare sono solo quelle straordinarie che coinvolgono decisioni di maggiore interesse (ad esempio l’iscrizione ad una scuola privata, l’iscrizione a più di una attività sportiva, gite scolastiche all’estero, etc.), mentre per le altre sarà sufficiente la previa documentazione.
Lo ha precisato la Corte d’Appello di Roma con la sentenza 3213/2015.