Il Giudice del divorzio, chiamato a decidere sulla sussistenza e quantificazione dell’assegno, deve tener conto dell’eventuale disparità economica tra i coniugi valutata sulla base di una serie di circostanze tra le quali anche l’eventuale eredità che abbia accresciuto il patrimonio del coniuge obbligato.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 4285 del 3/3/2015. Questi passaggi della decisione:
l’assegno di divorzio deve tendere a garantire al beneficiario il mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale
un indice di detto tenore di vita può essere rappresentato dall’attuale disparità di posizioni economiche dei coniugi
il giudice può liberamente valutare l’entità dell’assegno di mantenimento stabilito con la separazione per ricostruire il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza, nonostante l’assegno divorzile abbia differente natura, presupposti e finalità
il divario sussistente tra le attuali condizioni dei coniugi può essere valutato anche ai fini della determinazione stessa dell’assegno di divorzio: ad esempio, anche la disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria rappresenta una voce reddituale da tenere in considerazione
in sede di divorzio il giudice non deve considerare i soli elementi di novità rispetto al momento della separazione, ma deve procedere ad un autonomo riesame della posizione economica dei coniugi.
Quando, tenuto conto di tutto, il giudice rilevi che il divario economico tra marito e moglie sia aumentato rispetto al periodo della separazione e che la posizione del coniuge obbligato al versamento dell’assegno sia migliorata (anche in ragione dell’eredità percepita), potrà disporre un aumento dell’assegno divorzile al coniuge economicamente più debole.