Spetta l’assegno di divorzio all’ex moglie che con il suo reddito non riesce a mantenere l’elevato stile di vita goduto durante il matrimonio, shopping, viaggi e cene di piacere compresi
Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza 21670/2015, confermando a carico dell’ex marito un assegno mensile di 1000 euro.
I Giudici ribadiscono che in tema di assegno di divorzio “l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l’accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell’astrattezza, bensì in quella dell’effettività e della concretezza, dövendosi, all’uopo tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico – sociale, individuale, ambientale, territoriale”.
Nel caso di specie l’uomo non aveva provato le concrete capacità lavorative dell’ex moglie, oltre tutto non più giovane e già occupata, né come potesse migliorare le proprie entrate professionali. Inoltre, non era certamente il contributo apportato dalla moglie durante il matrimonio a garantirle l’elevato tenore di vita di cui godeva.