Quanto ai presupposti dell’assegno di divorzio, per giurisprudenza consolidata, l’assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità reddituale dei coniugi (per tutte, Cass. n. 2156/2010).
Ed inoltre vi è totale autonomia tra i regimi economici di separazione e divorzio, e il giudice del divorzio non è vincolato dalle statuizione di separazione: in altre parole se con la separazione un assegno di mantenimento non era stato riconosciuto, ciò non toglie che possa essere attribuito al coniuge debole in sede di divorzio.