Spetta l’assegno di divorzio all’ex moglie, anche se svolge una limitata attività, con redditi modesti e saltuari.
Lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19780/2015, rigettando il ricorso dell’ex marito contro la decisione che aveva determinato per la moglie un assegno divorzile pari a 300,00 euro mensili.
L’assegno divorzile deve tendere a mantenere il tenore di vita goduto dall’ex coniuge durante la convivenza matrimoniale, anche se indice di tale tenore può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. Nel caso di specie v’era disparità in favore del marito. Alla donna è quindi riconosciuto l’assegno seppure ciò non escluda che possa svolgere una limitata attività lavorativa, dunque fonte di redditi modesti, tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute.