Con l’ordinanza n.4100/2017, la Cassazione riconosce l’assegno di divorzio all’anziana moglie disoccupata, da sempre casalinga, a fronte delle oggettive difficoltà che avrà nel trovare un lavoro, vista l’età e la crisi del mercato. Per la Corte, importante è non solo quindi la lunga durata del matrimonio.
L’accertamento del diritto all’assegno divorzile è fatto in due fasi: nella prima il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.
Nella seconda fase, si procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nell’ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell’onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche.
Nel caso di specie, non si può non considerare che la condizione di disoccupazione della donna è giustificata dalla crisi economica e occupazionale generale e la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro a 60 anni, senza avere una specifica qualificazione e avendo espletato la propria attività esclusivamente nell’ambito familiare come casalinga.