In caso di convivenza o di genitori che non sono sposati e che vivono separati, l’assegno per il nucleo famigliare può essere richiesto da uno dei due genitori senza che il reddito dell’altro rilevi, avendo, dunque, diritto ad una prestazione maggiore.
Non è necessario che i componenti del nucleo familiare convivano: quindi è possibile che uno dei genitori, insieme ai figli, possa vivere anagraficamente in un posto diverso rispetto a quello del genitore richiedente, anche all’estero.
È possibile, quindi, che solo uno dei due genitori possa richiedere l’assegno in relazione ai propri figli. Ma come viene stabilito l’avente diritto se si tratta di genitori che non convivono più, con un figlio nato fuori dal matrimonio?
Secondo quanto chiarito dall’Inps con la circolare n.36/2008, è il genitore che convive con il minore ad aver diritto agli assegni, anche se non titolare di un autonomo diritto alla prestazione: pertanto, anche se privo di reddito, può chiedere il pagamento degli Anf sulla posizione dell’altro genitore, lavoratore dipendente non convivente.
Il genitore non sposato, non convivente con la prole, che sia lavoratore dipendente, deve presentare al proprio datore di lavoro la domanda di Anf utilizzando il normale modello Anf Dip (Sr 16), senza indicare, tuttavia, i propri redditi nel quadro relativo ai dati reddituali. Deve, invece, allegare alla domanda la dichiarazione reddituale resa dal genitore naturale convivente con i figli, redatta sul modello Anf/Fn: in particolare, devono essere dichiarati i redditi del genitore convivente e quelli, eventuali, dei figli del lavoratore richiedente che convivono con l`altro genitore, oltre alle modalità di pagamento desiderate (bonifico o accredito).
Il datore di lavoro, al quale il lavoratore presenta la domanda, deve erogare la prestazione direttamente al genitore naturale convivente con i figli, con le modalità di pagamento dello stesso indicate nel modello Anf/Fn.
da: laleggepertutti.it