Il diritto di fruire degli assegni familiari spetta, nel caso di affidamento condiviso, al genitore presso il quale il minore è collocato.
Ciò nonostante una circolare dell’Inps immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso aveva previsto che «l’individuazione di chi tra i due (genitori) effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell’assegno sarà determinata da un accordo tra le parti» (messaggio 12791/06).
Ad essere decisiva è infatti la coabitazione del figlio minore col genitore.
Lo afferma la sentenza 5172/13, pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Nocera Inferiore. (in provincia di Salerno; giudice estensore Luigi Levita), secondo la quale è da ritenersi che la ratio della riforma sia garantire un supporto al nucleo familiare, ragion per cui gli assegni non possono che spettare al genitore con il quale i figli minori convivono e ciò anche nell’ipotesi in cui sia stato disposto dal Tribunale l’affidamento condiviso.