in caso di separazione e divorzio, gli assegni familiari per i figli sono dovuti al coniuge con cui tali figli vivono, sia che lavori o meno. La norma (Articolo . 211 L. n. 151/1975) dice infatti che: «l coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge».
Pertanto, gli assegni familiari per i figli vanno versati interamente al coniuge con cui convive la prole, anche quando a percepirli sia l’ex coniuge lavoratore. Invece per quanto riguarda gli assegni familiari corrisposti per l’ex coniuge, questi vanno invece versati al coniuge lavoratore che paga il mantenimento, proprio per far fronte a tale contributo mensile che grava su di lui. Con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata.