Il coniuge separato perde il mantenimento se è registrato come convivente con il nuovo partner per gli assegni familiari. L’instaurazione di un legame more uxorio determina la definitiva cessazione dell’obbligo di contribuzione economica.
In forza di tale principio i giudici hanno revocato l’assegno di mantenimento corrisposto da un uomo in favore dell’ex moglie in considerazione del fatto che risultava provata, per mezzo di un certificato comunale, estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto dall’ente locale a uso assegni familiari, l’instaurazione di una famiglia di fatto da parte della donna.
Non solo in caso di divorzio, quindi, ma anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto a opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto “espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale. La ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pur abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento, fa venir meno il diritto stesso in questione.
Cass. sent. n. 32871/18 del 19.12.2018