Molti dubbi gravitano attorno agli assegni familiari: cosa sono? A chi spettano?
Cerchiamo di fare chiarezza.
Gli assegno sono un contributo per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge.
Spettano lavoratori dipendenti (compresi quelli in malattia, in cassa integrazione, in mobilità e in disoccupazione), ai pensionati e ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.
Sono esclusi i pensionati autonomi (artigiani e commercianti) ai quali si applicano altre normative.
Sono erogati dall’INPS o tramite il datore di lavoro direttamente sulla busta paga del lavoratore sulla base ed è di importo diverso a seconda della tipologia del nucleo familiare e del reddito.
Ai fini dell’assegno, cos’è il nucleo familiare? Esso essere composto da:
chi richiede l’assegno
il coniuge
i figli legittimi ed illegittimi minorenni
i figli inabili completamente al lavoro anche maggiorenni
i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente che risultassero orfani dei genitori ma che non abbiano diritto alla pensione per i superstiti
Quelli indicati fanno parte del nucleo familiare anche se:
Non sono conviventi
Non sono a carico
Non sono residenti in Italia
Il coniuge, per far parte del nucleo familiare, non deve essere separato legalmente o divorziato né avere abbandonato la famiglia. Si considerano non conviventi anche i “separati in casa” cioè coloro che sono stati autorizzati dal giudice, in via temporanea a vivere nella stessa abitazione.
in caso di separazione o divorzio con affido condiviso, entrambi i genitori hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, ma solo uno dei due può percepirli, quindi occorre un accordo sul punto.
Quindi, se il divorzio o la separazione sono consensuali, è opportuno decidere già, nel momento in cui si fa l’accordo, a chi spettano detti assegni; altrimenti il Giudice decide secondo il criterio della convivenza con i figli.
Se durante la convivenza era il marito a percepire gli assegni e i figli, con la separazione, vengono collocati presso la madre, è bene togliere l’importo degli assegni dal reddito per determinare gli assegni di mantenimento della prole a carico del padre, poiché gli assegni verranno sicuramente destinati a favore della madre.
Può accadere che il marito continui a percepire gli assegni anche dopo la separazione, che dovrà poi versare all’ex-moglie senza sapere che quest’ultima aveva a sua volta fatto richiesta di erogazione.
Ovviamente uno dei due non avrebbe avuto diritto di richiederli e a seguito della falsa dichiarazione nella compilazione della domanda all’inps rischia una sanzione penale ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, che recita:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte