L’assegnazione della casa coniugale va disposta dal giudice della separazione o del divorzio soltanto in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, nell’interesse dei quali deve essere assicurata la conservazione dell’habitat domestico (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. I, 10/8/2007 n. 17643).
In regime di separazione o di divorzio, il provvedimento di assegnazione fonda non sulla mera legittimazione del coniuge assegnatario ad abitare la casa familiare, quanto sul vincolo di destinazione dell’immobile – il cui rispetto s’impone anche al coniuge beneficiario – finalizzato alla conservazione della funzione di residenza familiare allo scopo di garantire ai figli, coinvolti nella crisi matrimoniale, la conservazione dell’assetto domestico, quanto meno sotto il profilo logistico.
Ne consegue che il bene, centro degli interessi familiari, rimane vincolato a quella destinazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto l’indipendenza economica e quindi quell’autonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall’ambiente familiare; con il raggiungimento di tale traguardo viene a cessare la necessità di sacrificare la posizione del titolare di un diritto di godimento sull’immobile a favore di chi sullo stesso non ne vanti alcuno o vanti solo un diritto limitato (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 10/8/2007 n. 17643).
Pertanto il potere di assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali o personali, per il suo carattere di eccezionalità, incontra il limite invalicabile della raggiunta autonomia economica o anche solo psicologica della prole, manifestata, quest’ultima, con l’allontanamento spontaneo dei figli dall’ambiente familiare o con scelte incompatibili con lo stato di dipendenza, seppur intesa in senso lato, dalla famiglia di origine (cfr. Corte d’Appello di Roma, Sezione della persona e della famiglia, 8/6/2004 n. 2720).
Anche la Cassazione è stabilmente attestata sui medesimi principi: In tema di separazione personale tra coniugi, la legge consente al giudice di assegnare l’abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/04/2002, n. 5857); ciò perché l’assegnazione della casa familiare …risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l’istituto di cui si tratta presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell’accezione sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v’è luogo per l’applicazione dell’istituto in questione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 09/09/2002, n. 13065).
Sul contrasto interpretativo tra assegnazione della casa coniugale in funzione esclusiva di tutela della prole ovvero di tutela anche di altri interessi (quali quelli del coniuge economicamente più debole), sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, già con le sentenze 28/10/95 n. 11297 e 15/11/95 n. 11820, hanno fatto proprio il primo orientamento e, riannodandosi al dictum di Cass. Sez. Un. 23/4/82 n. 2494 (benché di ambito più limitato, perché riferito ai soli giudizi di separazione), hanno affermato che …anche nel vigore della legge 6 marzo 1987 n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.
4.4.- In definitiva, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante; ne consegue che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione o divorzio alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2007 n. 16398) e dovrà rinviare alle norme sulla comunione ed al relativo regime per l’uso e la divisione.
Tale orientamento, che è stato affermato anche dalla sentenza delle SS. UU. 21 luglio 2004, n. 13603 e successivamente da Cass. 4 maggio 2005, n. 9253, risulta coerente con il principio secondo il quale in materia di separazione (come di divorzio) l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dall’art. 156 cod. civ. e dall’art. 5 della L. n. 898 del 1970 (così, da ultimo, anche Cass. 6 luglio 2004, n. 12309).
I principi sopra esposti (come già affermato da Cass. Civ. 22 marzo 2007, n. 6979 e, in materia di divorzio, con sentenza 14 maggio 2007, n. 10994), sono da confermare anche alla stregua dello jus superveniens, costituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, che ha aggiunto all’art. 155 cod. civ. – a proposito dei “provvedimenti riguardo ai figli” – l’art. 155 quater c.c..
Conclusivamente, dove entrambi i coniugi comproprietari della casa familiare abbiano adeguati redditi propri, il Giudice deve respingere le domande contrapposte di assegnazione del godimento esclusivo, lasciandone la disciplina agli accordi tra i comproprietari, i quali, ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, restano liberi di chiedere la divisione dell’immobile e lo scioglimento della comunione (v. anche Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2008 n. 3934 e Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2012 n. 387).