Può procedersi all’assegnazione parziale solo nel caso in cui l’unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile
Alla soluzione orientata al prioritario soddisfacimento dell’esigenza di sviluppo della prole minore o maggiorenne non autosufficiente è estranea qualsivoglia valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente art. 155 quater che dell’attuale art. 337 sexies c.c.
Trib. Marsala ord. 7 ottobre 2021