La scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione e che suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico. L’assegnazione della casa familiare, in conclusione, è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità”
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25604