Non perde l’assegnazione della casa il genitore che coabita con il figlio maggiorenne, studente “fuori sede”, che ritorna presso l’abitazione quando gli impegni glielo consentono.
Lo stabile collegamento con la residenza non recide il vincolo di coabitazione, anche se la convivenza non è quotidiana.
Lo ha detto la Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza 120/2013 del 23 maggio.
Molti i precedenti analoghi, anche della Cassazione che in altre occasioni ha stabilito, ad esempio, che affinchè la convivenza sussista, basta che il figlio, sebbene spesso distante da casa per motivi di studio o di lavoro, mantenga un collegamento stabile con l’abitazione dell’assegnatario, tornandovi «ogniqualvolta gli impegni glielo consentano»
(Cassazione, sentenza 11320/05).
Il diritto ad abitare la casa familiare, e quindi all’assegnazione della stessa, viene meno solo in caso di irreversibile allontanamento del figlio (Cassazione, sentenza 11218/13) o di «saltuario ritorno» per i week-end, riconducibile a un mero «rapporto di ospitalità» (Cassazione, sentenza 4555/12).
Resta se le assenze della prole sono motivate da esigenze di formazione o lavorative (Cassazione, sentenza 14348/12).
Altrimenti, dichiara la Corte, vi sarebbe un contrasto con «i legittimi interessi e diritti del figlio allo studio e, dall’altro, con il diritto per questi di conservare, fino a successive, diverse e definitive scelte di vita, il legame con il genitore e l’abitazione familiare»