La titolarità del diritto ad abitare la casa familiare nel caso di assegnazione, è opponibile ai terzi acquirenti fino a nove anni dalla sentenza di assegnazione se non si è provveduto alla trascrizione tempestiva della decisione giudiziale, anche dopo nel caso di trascrizione. In ogni caso, il diritto “dipendente” può essere fatto valere dal terzo che ne è titolare – contro la simulazione della compravendita – a prescindere dalla rimproverabilità dell’inerzia mantenuta rispetto all’adempimento della trascrizione.
La circostanza che il coniuge affidatario della prole non abbia provveduto alla tempestiva trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, non impedisce la sua legittimazione straordinaria ad agire contro la compravendita simulata che incida sul proprio diritto.
Cass. civile sentenza n. 27996/2022