Nell’adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perchè il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 settembre 2022, n. 27599
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