Il coniuge / genitore cui è assegnata l’abitazione familiare, pur non essendo proprietario, è tenuto a sostenere le spese condominiali ordinarie, manlevando quindi il coniuge proprietario dell’immobile da tali oneri.
Le spese straordinarie, riguardanti interventi di manutenzione di natura eccezionale e che comportano la valorizzazione del bene immobile, rimangono a carico del proprietario, in quanto relative all’interesse patrimoniale direttamente legato alla proprietà dell’immobile.
Trib. Roma sentenza 13642/2024
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