Quando il Giudice decide a chi assegnare la casa famigliare in caso di separazione, tiene conto esclusivamente dell’interesse dei figli.
Infatti, la casa assolve la funzione di conservare ai figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’habitat domestico in cui sono cresciuti, evitando loro l’ulteriore trauma (rispetto alla separazione dei genitori) di un trasferimento in una abitazione diversa.
L’esperienza professionale quotidiana insegna tuttavia che spesso il problema “assegnazione casa” è determinante nella crisi coniugale: decidere chi continuerà a vivere nella casa, indipendentemente dal collocamento dei figli con l’uno o l’altro genitore, “pesa” molto nella soluzione delle questioni economiche. Chi continuerà a vivere nella casa familiare non dovrà reperirne un’altra, con conseguenti relativi esborsi. Viceversa, il dover trasferirsi altrove, magari sostenendo il costo di un affitto mensile sebbene si vanti sulla casa familiare un diritto di proprietà, ha un’indubbia incidenza sulle capacità economiche e, quindi, anche sulla possibilità di corrispondere all’ex coniuge un assegno di mantenimento.
Sarebbe quindi molto più ragionevole che il Giudice decidesse sull’assegnazione della casa tenendo conto anche delle condizioni economiche dei coniugi, a prescindere dal collocamento di eventuali figli.
Sebbene quindi l’assegnazione della casa abbia indubbi risvolti economici, di essi, in mancanza di figli, il Giudice non tiene conto.
Il Giudice, in altre parole, in questi casi non decide sull’assegnazione, neppure avendo riguardo al titolo di proprietà esclusiva eventualmente in capo a uno dei coniugi. Non conta cioè che uno dei due sia proprietario esclusivo: semplicemente, l’assegnazione della casa non rientra tra le decisioni che il Giudice prende, neppure quando, disponendo sul punto, potrebbe risolvere anche le questioni economiche.
Questa è posizione dominante su cui si è assestata la giurisprudenza, soprattutto la Corte di Cassazione: nella maggior parte dei casi sottoposti al Giudice Supremo, infatti, se la coppia non ha figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi, l’assegnazione della casa, ove concessa in precedenza, viene revocata.