Niente assegnazione della casa coniugale all’ex , convivente con un figlio trentenne che ha maturato esperienza professionale facendo pratica in uno studio, e quindi ha potenzialità reddituali.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza 21334 del 18 settembre 2013: l’assegnazione della casa coniugale è possibile solo se ci sono figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore che rivendica il godimento dell’abitazione.
Fondamento dell’art. 155 quater cod. civ., che regola l’assegnazione in caso di separazione, è proteggere i figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, garantendo loro la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Laddove, quindi, vi siano solo figli maggiorenni che seppur non ancora indipendenti hanno maturato una capacità reddituale, viene meno il presupposto dell’assegnazione della casa coniugale.