L’assegnazione della casa familiare al genitore presso il quale il minore ha il domicilio, esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, al quale, altrimenti, sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, “in parte qua”, del comproprietario) dell’immobile assegnato. Pertanto, qualora il giudice attribuisca ad uno dei genitori l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso ivi comprese quelle condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare. Queste spese, in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario, sono a carico del genitore assegnatario
Corte di Appello di Venezia, sent. 22 dicembre 2020