Se è vero che il giudice non ha il potere di disporre l’assegnazione della casa a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri; neppure però costituisce ostacolo assoluto all’assegnazione della casa familiare la circostanza che sia stato stabilito il collocamento prevalente dei figli minori presso l’altro genitore che nel caso di specie ha deciso di risiedere altrove.
Il legislatore attribuisce rilevanza all’interesse dei figli maggiorenni a conservare l’habitat domestico.
Le norme non impediscono l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario, se affidatario di figli minori, benché non collocatario prevalente.
Corte d’Appello di Campobasso, 11 gennaio 2022