L’assegnazione della casa famigliare non può assolvere alla funzione sua propria di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell’ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano in ogni caso in cui, a seguito della separazione, la casa familiare abbia cessato di essere tale, con conseguente preclusione della possibilità di reviviscenza del diritto all’assegnazione della casa.
Ad esempio quando il genitore assegnatario si sia trasferito per lavoro e il figlio frequenti l’Università altrove, con sporadici rientri a casa
Cassazione civile ordinanza n. 10453 / 2022