Dal 1 gennaio 2016 alla ex casa coniugale è stata estesa l’esenzione del pagamento TASI, pertanto il soggetto assegnatario gode della totale esenzione del tributo. L’esenzione non viene applicata agli immobili di lusso, cioè quelli rientranti nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Per quanto concerne la tassa sui rifiuti, la c.d. TARI, essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Poiché il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, ne consegue che l’obbligo del pagamento della tassa rimane in capo all’utilizzatore dell’immobile, che nell’ipotesi summenzionata sarà il coniuge assegnatario dell’ex-dimora coniugale.
Infine, per avere un quadro completo della IUC (Imposta Unica Comunale – IMU, TASI e TARI), va ricordato che la normativa IMU prevede che l’assegnatario vanti il diritto di abitazione principale sull’immobile. L’equiparazione ad abitazione principale della casa non di proprietà del coniuge assegnatario fa sì che l’ex dimora coniugale sia esentata dal pagamento dell’IMU, sempre che non si tratti di immobile di lusso rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9. In quest’ultimo caso paga l’IMU al 100% esclusivamente l’ex coniuge assegnatario. Le eventuali pertinenze della casa assegnata seguono il medesimo trattamento del bene principale, nei limiti di una unità per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6 e C/7).
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