La casa familiare resta assegnata alla moglie affidataria dei figli anche se ci vive sono nel weekend, abitando durante la settimana presso la casa dei nonni materni, vicina al luogo di lavoro ove la stessa è stata trasferita.
Con la pronuncia n. 14348/2012 la Suprema Corte respinge la richiesta di revoca dell’assegnazione avanzata dal marito, avendo la moglie dimostrato che, lavorando come infermiera turnista nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospedaliera, era stata costretta ad “appoggiarsi” per cinque giorni alla settimana presso la casa dei genitori che provvedevano alla bambina (scuola, pasti) in sua assenza; tuttavia, lei stessa e la figlia abitavano stabilmente nella casa familiare tutti i fine settimana, i giorni festivi e la stagione estiva.
La Cassazione fonda la decisione sul principio che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (art. 155-quater c.c., comma 1c.c.)”.
Interesse che consiste nel mantenimento del habitat domestico, ossia il luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri. Naturalmente l’assegnazione riguarda solo l’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.