Nel procedimento di separazione o divorzio, il Giudice non può discostarsi dalle preferenze espresse dal minore circa il collocamento presso uno o l’altro genitore senza motivare dettagliatamente la decisione.
Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6129 del 26 marzo 2015, specificando anche che se il magistrato ignora immotivatamente l’opinione dei figli, nel grado successivo l’ascolto dev’essere ripetuto.
L’audizione è una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l’interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto.
Non si tratta solo di un elemento necessario dell’istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori: l’ascolto è infatti espressione del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell’interesse del medesimo. Tale prioritario rilievo non determina l’obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. È tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l’intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell’audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse.