Nelle cause che riguardano, il minore va ascoltato anche se ha meno di 12 anni va ascoltato, salvo che vi siano ragioni particolarmente gravi che lo sconsiglino, ma che il Giudice deve sempre esplicitare e motivare. Anche nei procedimenti di adozione, affidamento e mantenimento, il bambino deve essere sentito, eventualmente tramite esperti come psicologi o servizi sociali.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 9780/2016. Secondo il codice civile l’ascolto è obbligatorio per i minori di età compresa tra 12 e 18 anni, e, se di età inferiore la necessità di procedere all’ascolto debba essere valutata caso per caso, in considerazione della maturità del soggetto e della sua capacità di discernimento. Secondo la Cassazione, il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li riguardano, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà. Il giudice, però, potrebbe ritenere che particolari esigenze, volte alla tutela del minore stesso, sconsiglino detto ascolto; tali esigenze vanno comunque evidenziate nel provvedimento firmato dal magistrato. In ogni caso, l’obbligo dell’audizione può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti.