La nuova previsione dell’art. 570 bis c.p. da un lato, si pone in termini innovativi per l’ampio riferimento alla sanzione penale derivante dall’inadempimento di “ogni tipologia di assegno dovuto”, dall’altro, costruisce la fattispecie quale reato proprio del “coniuge”.
Tuttaivia secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente l’unica interpretazione, sistematicamente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’applicabilità dell’art. 570 bis c.p. anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio, tenuto altresì conto della perdurante vigenza, in quanto mai abrogato dell’art. 4 comma 2, L. 54/2006, il quale va interpretato nel senso della perdurante efficacia dell’estensione “ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” della disciplina sanzionatoria delle violazione degli obblighi economici, essendo irrilevante sul piano sostanziale che la norma incriminatrice prevista dall’art. 3 L. 54/2006 sia stata trasferita nell’art. 570 bis c.p.