Dal 2 dicembre le coppie di fatto, eterosessuali od omosessuali, potranno stipulare i cd. Contratti di convivenza, da cui derivano veri e propri obblighi giuridici: si tratta di accordi scritti con cui i partner definiscono le regole della convivenza relative sia agli aspetti patrimoniali che ad alcuni profili personali (ad es. la designazione dell’amministratore di sostegno).
Possono essere fatti in qualsiasi momento della convivenza.
Questo consente di avere regole precise in caso di cessazione della convivenza, potendo essere regolamentate anche tutte le conseguenze economiche della rottura.
Possono farli tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio).
Con il contratto di convivenza possono decidersi, ad esempio, le modalità di partecipazione alle spese comuni, all’attività lavorativa domestica ed extradomestica; la proprietà dei beni acquistati, l’uso della casa familiare, le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della rottura ogni discussione o rivendicazione.
E’ poi possibile regolare, ad esempio, l’assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
E’ possibile prevedere anche regole per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i genitori l’ obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole; queste regole possono però essere sempre revocate o modificate se ciò è necessario per il bene della prole.
In caso di violazione del contratto, il partner potrà rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.