Il matrimonio contratto da persona incapace di intendere e di volere al momento di celebrazione delle nozze è annullabile: immediato è il parallelismo con l’art. 428, che prevede il medesimo regime d’invalidità con riguardo agli atti di natura patrimoniale. A differenza di tale tipo di atti, però, il matrimonio, così come la donazione ed il testamento, è annullabile sul solo presupposto della incapacità del nubendo, a nulla rilevando il pregiudizio che gli sia potuto provenire dall’atto, né la mala fede dell’altro coniuge.
In tale contesto, la tutela dell’integrità del consenso impone di dare rilevanza esclusivamente all’incapacità del nubendo, prescindendo dalla riconoscibilità esterna dell’alterazione del suo stato psichico e da ogni considerazione in ordine all’affidamento dell’altro coniuge
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 luglio 2021, n. 20862