Chi contrae con un soggetto incapace rischia oltre all’annullamento dell’atto di non vedersi restituita la prestazione eseguita, a prescindere dalla buona o mala fede.
Ai fini della restituzione di quanto pagato al soggetto privo della capacità a contrarre, va provato dalla controparte che le somme versate non corrispondono ad alcun diritto dell’incapace e che costituiscono quindi un suo indebito vantaggio. Al contrario, cnon grava sul soggetto incapace dimostrare che – al di là dell’annullamento della transazione – aveva comunque diritto alla prestazione ricevuta dall’altro contraente.
Tale regola sull’onere della prova deriva direttamente dal fatto che il soggetto incapace si presume che si trovi sempre in una situazione di maggior debolezza rispetto all’altro contraente, che quindi sopporta le conseguenze dell’annullamento ed è gravato dall’onere di provare il vantaggio ottenuto dall’incapace
Cass. civile sentenza n. 2460 del 4.2.2020