Può essere esperita validamente l’azione revocatoria dal genitore ed ex coniuge nei confronti dei beni destinati dall’obbligato (l’altro genitore ed ex coniuge) ad una figlia nata da una seconda relazione sentimentale. Benchè il vincolo di destinazione in sè non trasferisca la proprietà dei beni oggetto dello stesso né si siano costituiti su di essi diritti reali in senso proprio, il vincolo è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori.
Trib. Verona sent. 12 aprile 2024
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