Ai fini del reato punito dall’art. 609 bis c.p. integra atto sessuale non soltanto ogni forma di congiunzione carnale, ma anche qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo o, comunque, coinvolgente la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante per il perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale. Possono essere ricondotti alla dimensione sessuale gli atti rivolti al soggetto passivo che, pur non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere espressione di pulsioni anche diverse da quella strettamente erotica, come i baci o gli abbracci, deve costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante.
Cass. Pen., Sez. III, sent. 14 aprile 2021 n. 13816 |