Legittima la pretesa della curatela fallimentare che chieda la revocatoria di un trust a favore dei figli, riducendo, così, sensibilmente la garanzia patrimoniale generica, già all’epoca della costituzione del vincolo, insufficiente, e risultando dannosa per le aspettative creditorie, alla luce della perizia depositata in atti e della conoscenza da parte della disponente, nel momento in cui compiva l’atto dispositivo, della pretesa risarcitoria ipotizzabile nei suoi confronti per le sue illecite omissioni da sindaco della società fallita, con la conseguenza che, posto che l’atto impugnato di cui si è chiesta la revoca è qualificabile in termini di atto di titolo gratuito, a nulla rileva l’atteggiamento psicologico dell’avente causa.
Tribunale di Napoli, civile, sentenza 26 febbraio 2025 n. 2028
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