Ai fini dell’acquisto dell’eredità ai sensi dell’art. 485 c.c., il possesso richiesto dalla disposizione non deve riferirsi necessariamente all’intero relictum ma può avere a oggetto anche uno solo dei beni ereditari, purché il delato sia consapevole della sua provenienza ereditaria.
Nel caso di specie i successibili della de cuius, dovevano ritenersi quanto meno nel possesso di un’automobile di esclusiva proprietà della defunta che era stata dapprima usata e, in un secondo momento, addirittura rottamata da parte del suocero di essa, che ne aveva la detenzione.
Trib. Macerata sent. n. 121 del 17/2/2025