il padre che riconosce il figlio dopo che è trascorso del tempo dalla nascita, può comunque anteporre il proprio cognome a quello della madre. A deciderlo è il Giudice, caso per caso, tenendo conto solo dell’interesse del minore.
Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che, poichè il padre aveva altri figli, dare a il cognome paterno anteponendolo addirittura a quello della madre avrebbe aiutato il bambino a inserirsi nella famiglia dell’uomo.
Così afferma la Cassazione con la sentenza n. 17976/15 dell’11.09.15: Il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. I criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, sicché la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsiasi automaticità e non può essere condizionata né dal favor per il patronimico o per un prevalente rilievo della prima attribuzione, né dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante da alcuna alle diverse regole che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo.