Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario poiché stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Sulla scorta di tali principi il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18087/2016