L’obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori si ricollega allo status e sorge con decorrenza dalla nascita, con la conseguenza che il genitore che abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento, anche per la quota di spettanza dell’altro, ha diritto di regresso per la corrispondente parte secondo le regole dettate dall’art. 148 c.c. da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali.
Ai fini della determinazione del quantum dovuto in restituzione, si fa riferimento agli esborsi presumibilmente sostenuti dal genitore che si è fatto integralmente carico del mantenimento della figlia, ovvero, in difetto, al criterio equitativo, attesa la natura indennitaria delle somme dovute a titolo di rimborso.
Trib. Monza sentenza 9/1/2025
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