Anche il genitore che ha perso il lavoro per essere stato licenziato deve versare il mantenimento per il figlio: lo stato di disoccupazione, infatti, non è una scriminante del reato né opera, in questi casi, la speciale tenuità del fatto trattandosi di reato abituale.
L’incapacità economa dell’obbligato deve essere assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole, il che non si desume dalla mera documentazione dello stato di disoccupazione.
Cass. penale sent. 35786 del 24/9/2024