Con la sentenza n.16190/2017, i giudici affermano che l’assegno di mantenimento (in un caso di separazione) è dovuto, dando però un peso solo alla disparità economica tra le parti e ignorando il criterio del tenore di vita. Per la Suprema corte è evidente che l’ex marito era più benestante di quanto voleva far credere, come si deduceva anche da un tenore di vita incompatibile con le modeste entrate dichiarate al fisco. Dalla sua aveva, infatti, vari guadagni non legati all’attività di imprenditore e più beni immobili, compreso un appartamento comprato dopo aver lasciato la casa coniugale senza fare un mutuo: circostanza che prova una disponibilità di denaro.
Detto questo però la Suprema corte rigetta la richiesta di aumento dell’assegno per la moglie, ricordando che il giudice che deve decidere sui presupposti dell’assegno ed eventualmente quantificarlo non è tenuto ad accertare i redditi nel loro esatto ammontare, ma può limitarsi a ricostruire in maniera attendibile la situazione patrimoniale dei coniugi. Ed è quanto il giudice ha fatto affermando il diritto all’assegno – confermando il taglio – in considerazione del divario economico tra gli ex, ma senza guardare al più alto tenore di vita goduto prima della separazione.