Il reato di molestie può ben essere commesso anche con l’inoltro di messaggi di posta elettronica. È l’invasività nella sfera privata del destinatario delle plurime comunicazioni, effettuate a fini di disturbo o molestia, a far scattare il reato, non essendo determinante che non siano realizzate con lo strumento del telefono come esplicitamente indica la norma.
Cass. penale sentenza n. 34171/2023
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