In tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand’anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all’autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell’altro coniuge e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione.
Cass. civile, ordinanza 29 novembre 2024, n. 30721
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