l’assegno di mantenimento reso in sede di separazione personale, analogamente a quanto accade in sede di divorzio, ha funzione assistenziale, dovendo garantire il minimo necessario per vivere al coniuge sprovvisto di mezzi adeguati alla sussistenza, nonché una funzione compensativa, volta a riconoscere al coniuge economicamente più debole gli apporti dallo stesso eseguiti alla costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell’altro coniuge;
Tribunale Tivoli sentenza n.414 2022