Impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente costituisce una circostanza tale da integrare una forma di “violenza economica” riconducibile al reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. quando i correlati comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o prevaricazione psicologica..
I comportamenti tipici della violenza economica sono: ostacolare il coniuge nella ricerca di un’attività lavorativa, impedendogli di ottenere un’indipendenza economica; imporre un ruolo casalingo, senza suddividere equamente i compiti domestici e familiari; limitare la possibilità della vittima di instaurare relazioni sociali esterne alla famiglia o delegare interamente alla vittima la gestione delle incombenze familiari, senza fornire supporto economico o morale. Tutte condotte che creano una condizione di subordinazione economica che annienta l’autonomia decisionale della vittima, costringendola in un regime di soggezione psicologica ed integrando pertanto il reato in oggetto.
Cass. pen. VI Sezione, 13 gennaio 2025, n. 1268