La Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 29/2017 segue il nuovo orientamento della Corte di Cassazione inaugurato con la sentenza n. 11504/2017
I Giudici negano alla ex moglie il contributo divorzile, già negatole in primo grado, nonostante il suo status di disoccupata. Tale condizione, secondo il Collegio, non è sufficiente a fondare l’onere contributivo di controparte, poichè alla cessazione degli effetti civili dell’unione corrisponde il venir meno anche dei vincoli patrimoniali.
Per ottenere la modifica delle condizioni economiche, la donna avrebbe dovuto provare lo squilibrio a suo svantaggio rispetto all’assetto di rapporti antecedente lo scioglimento del matrimonio. Ma nel caso di specie tale prova non risulta fornita.
Lo status di disoccupata, infatti, non vale di per sé a giustificare l’onere a carico dell’ex, in quanto bisogna tener conto di altri fattori ad esempio l’età e le capacità di lavoro che consentirebbero di trovarsi un’occupazione.
In sostanza, si deve dimostrare che sussistono tutta una serie di elementi, sotto il profilo individuale e ambientale, i quali configurano l’impossibilità di trovare un’adeguata fonte di reddito. Nel caso di specie, invece, l’ex marito ha concretamente documentato la sua ridotta capacità di procurarsi entrate, evitando così l’ulteriore esborso a suo carico