Con la riforma introdotta dal DM 132/2014, anche nelle cause di separazione e divorzio sono ammesse le indagini tributarie tramite delega alla Guardia di Finanza a servirsi del database dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche: sotto esame quindi sono i rapporti bancari, postali e finanziari riguardanti le parti coinvolte.
Lo sancisce un’ordinanza del Tribunale di Milano del 3 aprile (giudice Giuseppe Buffone).
Già l’art. 5 della l. 898/1970 prevede che il Giudice possa disporre indagini di polizia tributaria sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita dei coniugi/genitori, ma gli accertamenti della Guardia di Finanza trovano fondamento anche nell’art. 337 ter, comma sesto, Cc che prevede dette indagini nell’interesse dei figli.
Quindi anche nei procedimenti in materia di famiglia sono pienamente ammissibili le indagini tributarie a mezzo delle Guardia di Finanza onde assumere le corrette informazioni patrimoniali ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento per moglie e figli. Oggi, inoltre, è possibile anche in questi procedimenti accedere all’anagrafe tributaria tramite i gestori ai sensi dell’articolo 155 quinquies Cpc disp. att. , e le informazioni assunte per questa via sono utilizzabili ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Dpr 605/73.
Quindi, via libera alle indagini tramite il ricorso all’anagrafe tributaria, archivio rapporti finanziari, pubblico registro automobilistico ed enti previdenziali: il Giudice dispone che la Guardia di Finanza scopra se le parti possiedono automobili di valore, carte di credito collegate a conti intestati a terzi o immobili che figurano come di proprietà altrui. Nell’accertamento dei redditi rientrano non solo le dichiarazioni e le partecipazioni societarie ma anche i depositi bancari negli ultimi tre anni.