Il Tribunale di Roma (sent. 23 giugno 2017) si adegua al nuovo orientamento della Cassazione e respinge la domanda di assegno divorzile presentata dalla ricorrente tenuto conto, soprattutto, del mancato assolvimento da parte della stessa dell’onere probatorio circa la propria non indipendenza economica.
il Tribunale ricorda che il parametro al quale rapportare il giudizio di adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno e la possibilità/impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente stesso. Qualora si accerti che quest’ultimo è economicamente indipendente, o è in grado di esserlo, non può essergli riconosciuto il relativo diritto in virtù del principio di autoresponsabilità economica.
Quanto al regime probatorio si ribadisce che è onere del richiedente l’assegno allegare, dedurre e dimostrare di non avere mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.