Anche il padre separato indigente, costretto a mangiare alla Caritas, deve pagare il mantenimento per i figli.
Con la sentenza n. 17597 del 2013 la Corte di Cassazione penale ha confermato la condanna di un uomo, ai sensi dell’art. 570 c.p.(violazione degli obblighi di assistenza familiare), perché in seguito ad un litigio con il datore di lavoro si licenziava, iniziando a svolgere piccoli lavori in nero e mangiando alla Caritas.
A fronte della situazione di indigenza, cessava di versare l’assegno di mantenimento per la figlia minore.
La Cassazione rigetta il suo ricorso ritenendo che l”impotenza economica” non fosse “incolpevole”: il padre ,avendo degli obblighi assistenziali da adempiere nei confronti della figlia minore, non doveva licenziarsi: le dimissioni non erano quindi ne’ obbligate ne’ inevitabili.