Anche chi affitta l’immobile a terzi risponde del reato di violazione di domicili se, senza autorizzazione, vi accede al suo interno. Pronunciandosi su una vicenda in cui la Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato il proprietario di un immobile, ritenendolo responsabile del reato di violazione di domicilio per essersi introdotto senza il permesso del conduttore al suo interno, la Cassazione, con la sentenza n. 44399/2015, – nel respingere la tesi difensiva secondo cui sarebbe erroneo affermare che il domicilio penalmente tutelato si identifica nel luogo in cui, di fatto, il privato svolga la propria vita, a prescindere da un titolo giuridico che autorizzi l’esclusione di terzi -, ha affermato che la mera titolarità del rapporto di locazione non incide sul diritto della persona offesa, che, con il consenso del primo occupi in via esclusiva l’appartamento, di escludere dai luoghi nei quali si svolge la sua vita privata i terzi e lo stesso formale locatario dell’immobile. Lo afferma la Cassazione penale con la sentenza 44399/2015